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Chi ha l’obbligo giuridico di riferire la violazione dell’obbligo di green pass?

In relazione alle tante domande delle aziende, dei lavoratori, sugli obblighi relativi al possesso della certificazione verde COVID-19 (“ Green Pass”), torniamo oggi a parlare del nuovo decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recanteMisure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Ricordiamo che il decreto-legge 127/2021 prevede – dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza – l’obbligo della certificazione verde COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati.

Proponiamo un nuovo contributo dell’avvocato Rolando Dubini che si sofferma, in particolare, su chi ha l’obbligo giuridico di riferire al prefetto (Art. 4, comma 9, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) le violazioni relative alla mancanza di Green Pass.

Il datore di lavoro e i suoi incaricati NON hanno alcun obbligo giuridico di riferire al prefetto ( decreto legge 127/2021) le violazioni in azienda dell’obbligo di Green pass per l’accesso nei luoghi di lavoro e del datore di lavoro da elaborare entro il 15.10.2021.

Tra l’altro in caso di infezione in azienda sarebbe pure una autodenuncia: come ha fatto il lavoratore senza green pass ad entrare in azienda? Questo significa che la procedura aziendale non funziona.

Oppure il datore di lavoro che non ha fatto la procedura di verifica del green pass si deve autodenunciare?

I soggetti incaricati di accertare le violazioni del decreto legge n. 127/2021 ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative NON sono (MAI, e in nessun caso) i soggetti (privati) designati dal datore di lavoro per verificare il possesso del green pass.

 Sono viceversa soggetti completamente diversi.

Sono funzionari pubblici indicati dalla legge, che utilizzano una modulistica standard e che sono obbligati per legge da sempre a riferire al prefetto per determinate violazioni.

Invece i soggetti privati non hanno alcun legame funzionale col prefetto, sono meri soggetti privati, e non sono tenuti a segnalare nulla.

È esattamente come per le violazioni del lockdown per zone gialle e arancioni e rosse, chi garantisce il rispetto delle norme anticontagio, se violate, sono sempre e solo funzionari pubblici, polizia di stato, polizia municipale ecc.

E il privato non c’entra nulla col prefetto, non ha alcun obbligo di riferire al prefetto e il prefetto non sa che farsene di segnalazioni che gli farebbero solo perdere tempo, nella maggior parte dei casi.

L’attività di accertamento degli illeciti e quella di irrogazione delle relative sanzioni è disciplinata in via generale dalle norme della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

L’articolo 13 della Legge 689/1981 chiarisce che chi accetta le violazioni amministrative è SEMPRE un funzionario pubblico e MAI un privato, perché dispone di poteri esclusivi della pubblica amministrazione

“Art. 13 Atti di accertamento

Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell’articolo 333 e del primo e secondo comma dello articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l’esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti”

L’articolo 3 comma 9 del decreto legge 127/2021 sull’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro dice chiaramente che si applica l’articolo Art. 4 – Sanzioni e controlli – comma 9 del decreto legge 5 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che così dispone:

“Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e’ attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il prefetto assicura l’esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

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